FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO
Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.
Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposte | Inserita il: |
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Ci sono restrizioni all’uso della sigaretta elettronica negli ambienti di lavoro? Se si quali sono i riferimenti normativi? | 20/04/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Alle sigarette elettroniche, in quanto dispositivi non contenenti tabacco, non si applicano le restrizioni previste per la tutela dei non fumatori (art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3) se non limitatamente a quanto previsto sulla pubblicità. Si precisa che in passato la normativa sulla tutela dei non fumatori era stata estesa anche alle sigarette elettroniche, ma poi tale previsione è stata soppressa. La sigaretta elettronica rimane invece vietata nelle scuole, comprese le aree all'aperto di pertinenza degli istituti, in virtù della norma introdotta dall’art.4 (Tutela della salute nelle scuole) del decreto legge 104/2013. Anche la Commissione Interpelli si è espressa sulla questione con Interpello 15-2013. La Commissione conferma che , in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo come previsto dalla disciplina sulla tutela dei non fumatori sopra riportata. L’interpello aggiunge un’ulteriore indicazione “in ragione delle caratteristiche e dei componenti delle varie tipologie di cartucce in commercio, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro, nell’ambito della propria organizzazione di vietare l’uso delle sigarette elettroniche in azienda, nel caso in cui ciò non avvenga, ne potrà essere consentito l’uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti. La suddetta valutazione dovrà tener conto del rischio cui l’utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate)”. | |
Quali sono le responsabilità sulla salute e sicurezza dei lavoratori in capo al datore di lavoro? | 08/04/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il Datore di Lavoro è il soggetto responsabile dell’organizzazione dell’Azienda, in quanto titolare del rapporto di lavoro e in possesso di poteri decisionali e di spesa. Il Datore di Lavoro è il soggetto con la maggiore responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro in azienda, sul quale ricadono innanzitutto gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 81/2008. |