Pixel Facebook

FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

MODULO B COMUNE: CORSO RSPP E ASPP

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

Per la richiesta della patente a crediti, il “possesso” del DURF è richiesto solo nei casi previsti dalla legge ossia, facendo riferimento all'art. 17-bis del D.Lgs. 241/97, quando i soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato italiano, affidano a un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi.





  • di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati




  • caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente




  • con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.





Tra l’altro, per il rilascio del DURF l’impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:





  • attività in essere da almeno 3 anni e regolarità negli obblighi dichiarativi;




  • versamenti fiscali nell’ultimo triennio pari ad almeno il 10% dei ricavi dichiarati;




  • assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000 euro.





Pertanto, in mancanza dei suddetti presupposti, il richiedente la patente a crediti non è tenuto a comprovare il possesso del DURF.


RISPOSTA:

Per poter definire un piano formativo certo è necessario valutare i rischi dell’azienda e non risulta sufficiente solo una descrizione generica dell’attività svolta. Ai sensi della legislazione vigente il soggetto che ha il compito di definire il piano formativo è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.


RISPOSTA:

L’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 consente di completare il percorso formativo dallo stesso previsto “entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”, ma ciò non significa che si possa adibire un lavoratore ad una attività e mansione senza la necessaria formazione. In sostanza, il datore di lavoro ha 60 giorni di tempo dall’assunzione per completare la formazione secondo i requisiti indicati dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, ma deve sempre assicurare che un lavoratore svolga attività e utilizzi attrezzature per le quali ha ricevuto adeguata informazione, formazione e addestramento, come previsto dal comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.



Sarebbe del resto assurdo che la legge consentisse un periodo di “carenza formativa” ai lavoratori nei primi 60 giorni dall’assunzione, ossia propria quando il lavoratore ha la maggior necessità di ricevere informazione, formazione e addestramento.


RISPOSTA:

Per l’esenzione dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, ossia al Modulo A ed al Modulo B, si deve far riferimento al D.Lgs. 81/08, art. 32, comma 5.


RISPOSTA:

La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i lavoratori come definiti all’art. 2 del D.Lgs. 81/08. Tra questi figurano anche i soci lavoratori e tutti i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, operano per conto dell’azienda con un vincolo di subordinazione nei confronti del datore di lavoro della stessa.


RISPOSTA:

Nel 2014 i percorsi formativi per ASPP ed RSPP erano regolamentati dall’Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006, successivamente abrogato e sostituito dall’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016.

L’Accordo attualmente in vigore, al punto 8, riconosce i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006.

Sulla base di quanto esplicitato, quindi, è possibile frequentare il Modulo B Comune ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016, tenendo validi i Moduli A e C frequentati nel 2014.


RISPOSTA:

Sarebbe innanzitutto necessario verificare se l'attività che andranno a svolgere presso il cliente sia inclusa nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Inoltre, qualora l'attività presso il cliente rientri in quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) sarà necessario richiedere il DUVRI, ossia ricevere informazioni sui rischi presenti in tali ambienti di lavoro e coordinarsi al fine di eliminare o ridurre i rischi interferenti.


RISPOSTA:
Qualora i lavori "edili" siano svolti da una sola impresa esecutrice e l'entità dei lavori sia superiore a 5 uomini/giorno, il datore di lavoro committente dovrà promuovere la cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Ricordiamo che, in caso di operatività di più imprese esecutrici (anche non contemporanea), dovrà essere nominato un Coordinatore della Sicurezza che predisporrà il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento).
In ogni caso, se l'impresa esecutrice effettua attività inserite nell’allegato X del D. Lgs 81/08 (ossia si configuri un "cantiere temporaneo e mobili" come definito dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08), la stessa impresa esecutrice dovrà comunque elaborare il POS (Piano Operativo della Sicurezza).
Ricordiamo infine che per la verifica tecnica professionale dell’impresa esecutrice si dovrà fare riferimento all’allegato XVII del D. Lgs 81/08.

RISPOSTA:
Il D.Lgs. 81/2008 definisce lavoratore come “una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”. Per essere considerato lavoratore quello che conta è il vincolo di subordinazione rispetto un datore di lavoro e non la forma contrattuale in cui è resa la prestazione lavorativa. Quindi, per rispondere alla domanda da lei posta, possiamo affermare che nella situazione da lei descritta il lavoratore non possa essere considerato “autonomo”, ma "subordinato" ai fini del D.Lgs. 81/08. Pertanto è corretto che sia assoggettato a tutte le tutele in materia di prevenzione degli infortuni previsti dal D. Lgs. 81/08 per i lavoratori subordinati, mentre dal punto di vista contrattuale, definirlo come lavoratore autonomo a fronte di un rapporto di totale subordinazione non è assolutamente corretto.

RISPOSTA:
L’articolo 31 del D.lgs. 81/08 indica che è il datore di lavoro a dover organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dovrà strutturare tale servizio sulla base delle esigenze aziendali. Di fatto lascia al datore di lavoro il compito/obbligo di stabilire sulla base della propria tipologia di organizzazione aziendale come strutturare il SPP.

Lo stesso articolo al secondo comma indica che gli addetti e i responsabili del servizio di prevenzione e protezione “devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.

In conclusione non viene indicato in forma “tabellare” un rapporto tra numero di dipendenti/dimensione dell’azienda e numero di addetti e responsabili, ma sarà il datore di lavoro a dover organizzare il servizio sulla base delle esigenze aziendali.

Per ulteriori approfondimenti sul Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) può consultare la pagina: Il servizio di prevenzione e protezione SPP: composizione, responsabilità, funzione e organizzazione

Perchè iscriversi
ai nostri corsi?

12 buoni motivi per scegliere i Corsi in aula di Vega Formazione

10 buoni motivi per iscriversi ai Corsi online in elearning di Vega Formazione

FAQ: consulenza
post corso gratuita

Il percorso formativo di Vega Formazione non finisce in aula!

Per tutti i nostri corsisti è disponibile un servizio di consulenza online gratuito!

I nostri docenti ti aspettano per rispondere alle tue domande!

Glossario Salute e
Sicurezza Lavoro

Confuso dalla terminologia tecnica?
Ci pensiamo noi!


Scopri il significato di tutti gli acronimi e i suoi termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO

Il principale riferimento legislativo in Italia

Scarica il documento, scopri la banca dati dedicata e guarda le ultime news sempre aggiornate.