FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO
Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.
Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposte | Inserita il: |
---|---|
Rispetto alla verifica dell’idoneità’ del luogo di lavoro destinato al lavoro da remoto (smartworking), in capo al datore di lavoro, quali sono gli elementi che il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare? E’ sufficiente la verifica di postazione e strumentazione di lavoro o il DL dovrebbe anche verificare aspetti più generali riguardanti la sede di lavoro (ad. Esempio: agibilità, dichiarazione di conformità degli impianti, CPI etc…). In questa seconda fattispecie, il DL come può fare la verifica? Sono già stati fatti degli interpelli sul tema? | 30/11/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: In merito allo _Smart Working (Lavoro Agile), _la Legge 81/2017 prevede che sia totalmente a carico del datore di lavoro l’obbligo di garantire verso i lavoratori “agili” tutti i requisiti di sicurezza previsti presso le sedi di lavoro aziendali, mentre al contrario tale modalità di lavoro spesso si svolge in luoghi di lavoro e in condizioni non controllabili e non monitorabili dal datore di lavoro (ad esempio il luogo di domicilio/residenza del lavoratore). La normativa vigente, quindi, non prevede precisi strumenti a disposizione del datore di lavoro per verificare l’idoneità dei luoghi di lavoro da remoto diversi da quelli delle sedi di lavoro aziendali. Per verificare l’adeguatezza della postazione di lavoro, Vega Engineering rende disponibile una “check list di autocontrollo della postazione di lavoro in smartworking da parte del lavoratore”, al fine di rendere consapevole lo smartworker di quali caratteristiche dovrebbe essere dotata una postazione di lavoro adeguata. È possibile scaricare la check-list gratuitamente, previa registrazione, dalla nostra banca dati al seguente link:
| |
Qualora un'azienda appalti ad un impresa le attività di pulizia dei locali, deve redigere il DUVRI? | 08/04/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) deve essere redatto in caso di attività in appalto (quindi anche per attività di pulizia) svolte: | |
Ai volontari di un Comitato della Croce Rossa Italiana si applicano tutte le prescrizioni previste per i lavoratori dal D.Lgs.81/08? | 23/03/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: L’art. 3 comma 3-bis del D. Lgs. 81/08 per quanto riguarda le disposizioni da adottare per le “(…) organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco (…)” in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rimanda al D. M. 13/4/2011. • comma 1. “Le organizzazioni curano che il volontario aderente nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario potrà essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate”. Riassumendo quanto sopra citato, quindi, i volontari della Croce Rossa Italiana sono equiparati ai lavoratori, e quindi sono soggetti a quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08 per quanto sotto riportato: a) la formazione, l’informazione e l’addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dai volontari in tali ambiti; | |
Un ente è proprietario di diverse strutture sanitarie. Può essere nominato un RSPP per ogni singola struttura socio sanitaria? | 18/02/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: |