FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO
Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.
Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposte | Inserita il: |
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Una linea per infustamento di urea composta da n. 3 macchine per riempimento fusti (le macchine prelevano il prodotto da cisterna, l'operatore aziona pulsante per riempimento) e n. 1 nastro trasportatore (trasporta il fusto vicino ad area di pallettizzazione) non è da considerarsi un insieme di macchine, è corretto? Preciso che le macchine possono funzionare anche singolarmente. | 19/05/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Per poter confermare che non si tratti di un insieme di macchine accorerebbe visionare il suo funzionamento. In ogni caso si ricorda che una serie di singole macchine e quasi-macchine munite di marcatura CE costituisce un «insieme di macchine» quando soddisfa i tre criteri riportati qui di seguito:
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Al mio cancello sono stati sostituiti i motori perché rotti. La ditta che ha eseguito il lavoro è diventata nuovo costruttore? Se si, mi deve rilasciare il fascicolo tecnico e la marcatura CE? | 20/04/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Se la sostituzione dei motori non ha portato modifiche sostanziali, il cancello non deve essere marcato CE dall’installatore; se invece sono state eseguite modifiche sostanziali (tipo aumento di potenza dei motori) l’impresa che ha eseguito le modifiche diventa il nuovo fabbricante e quindi è tenuta a marcare CE il cancello, rilasciare il manuale e la dichiarazione di conformità. | |
Vi chiedo se la mia figura professionale (sono un ingegnere e consulente per la sicurezza sui luoghi di lavoro, non sono un RSPP), possa essere compatibile con una eventuale nomina come componente dell'organismo di vigilanza. | 18/04/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: La legislazione vigente non stabilisce precisi requisiti per i membri dell’Organismo di Vigilanza (OdV), istituito ai sensi del D.Lgs. 231/01. Alcune indicazioni sono rintracciabili nella bibliografia e nella giurisprudenza. In generale, i membri dell’OdV, per poter svolgere un’efficace azione di controllo, dovranno possedere conoscenze e competenze sulle tematiche oggetto di verifica da parte dello stesso OdV. Essendo i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose annoverati tra quelli presupposto per l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01, una figura di “esperto” in materia di salute e sicurezza sul lavoro è certamente idonea nella compagine di un OdV che possa svolgere efficacemente la sua funzione di vigilanza. Rimane inteso che sarà l’amministratore dell’azienda che incarica l’OdV a determinare quali competenze, conoscenze e caratteristiche devono possedere i membri dell’OdV. | |
In merito all'analisi NIOSH compiti semplici, non mi è chiara la "dicotomia" sul fattore VM, in quanto è indicato come l'altezza delle mani all'inizio o alla fine del sollevamento. Poichè nel metodo di calcolo è possibile inserire solo un valore, riterrei sia da inserire o l'altezza da cui partono le mani a inizio sollevamento, oppure l'altezza cui si trovano le mani alla fine del sollevamento; quindi mi chiedo in base a quale criterio dovrei scegliere l'uno piuttosto che l'altro valore? | 06/02/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Bisogna inserire il fattore VM relativo all’altezza delle mani meno favorevole tra i due (a inizio sollevamento e a fine sollevamento). Per esempio, se solleviamo da 30 cm da terra e posizioniamo a 80 cm, l’altezza di 30 è più sfavorevole – in quanto più distante dall’altezza ideale corrispondente con quelle delle anche – pertanto si andrà ad inserire il fattore verticale VM relativo a 30 cm. Se invece solleviamo da 75 cm e posizioniamo a 150 cm, considereremo quest’ultimo valore più sfavorevole e andremo ad inserire VM relativo a 150 cm. | |
Per i lavoratori in somministrazione, distacco o apprendistato, a chi sono in carico idoneità sanitaria, consegna DPI, tesserino di riconoscimento e formazione generale e specifica? | 16/05/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Per quanto previsto dal D.lgs. 81/01 tutte le misure di sicurezza nei confronti dei lavoratori sono di fatto a carico dell’azienda utilizzatrice ad eccezione di talune specifiche esclusioni previste dall’art. 3 del D.Lgs 81/08. In particolare per quanto riguarda i lavoratori somministrati, gli apprendisti e i lavoratori in distacco tutti gli oneri sono a carico del datore di lavoro “utilizzatore”. Qualora tali lavoratori fossero già in possesso di formazione generale e/o specifica, l’azienda utilizzatrice avrà l’onere di verificare che sia idonea e adeguata. |